Statuto

Comitato Luce della Pace da Betlemme

STATUTO

Art. 1

Denominazione – Sede – Durata

  1. E’ costituita tra le Associazioni e le organizzazioni Scout operanti in Trieste e sottoscriventi l’atto costitutivo allegato al presente statuto un’organizzazione denominata “Comitato Luce della Pace da Betlemme”, (detta di seguito “Comitato”), con sede a Trieste.
  2. Il Comitato è costituito a tempo indeterminato ed opera nel territorio della Repubblica Italiana.
  3. L’azione del Comitato è disciplinata dal presente statuto ed opera nei limiti delle leggi statali, regionali nonché dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

Art. 2

Finalità

  1. Il Comitato è costituito esclusivamente al fine di:
    1. mettere in atto ogni azione utile a diffondere la cultura della Pace, della Fratellanza, dell’Amicizia fra i popoli e della Solidarietà attraverso il simbolo della Luce della Pace da Betlemme, secondo i principi e lo stile tipici dello Scoutismo, indicati dal suo fondatore Robert Baden Powell;
    2. organizzare, dirigere ed eseguire la distribuzione della Luce della Pace da Betlemme nel territorio nazionale.
  1. E’ fatto divieto al Comitato di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.
  2. Il Comitato potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3

Carattere associativo

  1. Il Comitato è organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica, senza distinzione di razza, cultura e religione, non ha fini di lucro, intende perseguire esclusivamente le finalità di cui all’art. 2 ed è fondato sulla partecipazione attiva dei suoi aderenti, prestata volontariamente.
  2. La struttura del Comitato è democratica, basata su principi solidaristici e consente l’effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all’attività dell’organismo.
  3. Gli organismi e le associazioni aderenti al Comitato godono di pari dignità indipendentemente dal numero di associati agli stessi.
  4. Nel perseguire le proprie finalità il Comitato si avvale dell’opera personale, spontanea e gratuita dei membri. Ne consegue che:
    tutte le cariche e gli incarichi operativi previsti dallo Statuto ed attribuiti ai membri sono forniti in modo gratuito; potranno essere rimborsate, secondo i limiti fissati dal Direttivo, soltanto le spese vive e documentate sostenute dai singoli volontari.
  5. Coincidendo lo svolgimento dell’iniziativa principale del Comitato, di cui al comma 1, punto a) del precedente art. 2, con il termine dell’anno solare, l’anno sociale del sodalizio decorre dal 1° marzo all’ultimo giorno di febbraio di ogni anno.

Art. 4

Aderenti

1. Al Comitato possono aderire esclusivamente:

    1. gli organismi territoriali rappresentativi delle Associazioni Scout che hanno una strutturazione a livello nazionale e/o regionale e che hanno Gruppi o Unità attivi in Trieste o Provincia;
    2. le Associazioni scout costituite con strutturazione di livello locale che hanno Gruppi o Unità attivi in Trieste o provincia. che condividendo le finalità del Comitato intendono contribuire al raggiungimento delle stesse (di seguito detti Aderenti).

2. All’atto di approvazione del presente statuto sono da considerasi Aderenti le Associazioni firmatarie dell’Atto Costitutivo del Comitato.

3. La condizione di Aderente implica il dovere di versamento, entro i tempi previsti, della quota di adesione decisa annualmente dall’Assemblea degli Aderenti.

4. L’ammissione di ulteriori Associazioni od Organismi che corrispondano alle caratteristiche previste dal presente statuto viene decisa all’unanimità da parte dell’Assemblea degli Aderenti. L’eventuale provvedimento di diniego, esaurientemente motivato, deve essere comunicato per iscritto all’aspirante rifiutato.

Art. 5

Organi del Comitato

Organi del Comitato sono:

  1. l’Assemblea degli Aderenti ordinaria e straordinaria;
  2. il Presidente;
  3. il Direttivo.

Assemblea degli Aderenti.

È composta dai rappresentati legali delle strutture aderenti o da loro delegato. La delega deve essere presentata in forma scritta e deve prevedere esplicitamente l’esercizio dei poteri di voto ed ha durata annuale. La struttura Aderente non può delegare un altro aderente a rappresentarla in seno all’Assemblea.

Si riunisce annualmente, in forma ordinaria, entro il mese di maggio e in forma straordinaria ogni volta che il Direttivo lo ritiene necessario o su richiesta di almeno 3 Aderenti.

Deve essere convocata dal Presidente in forma scritta, anche in via telematica, almeno 10 gg prima della riunione. La convocazione deve indicare l’o.d.g..

L’Assemblea ha principalmente le funzioni di:

  1. approvare l’attività svolta nell’anno sociale precedente;
  2. esaminare ed approvare il bilancio consuntivo economico/finanziario;
  3. fissare la quota associativa annua ed approvare il bilancio preventivo economico/finanziario;
  4. avanzare proposte atte a perseguire gli scopi del Comitato;
  5. eleggere il Presidente ed il Direttivo;
  6. deliberare sull’ammissione e sull’eventuale espulsione di Aderenti.
  7. deliberare sull’adozione di regolamenti interni di funzionamento del Comitato.

a- L’assemblea.

L’Assemblea, aperta dal Presidente in carica del Comitato, eleggerà un suo presidente tra gli Aderenti presenti che avrà il compito di coordinare i lavori della stessa. Di ogni assemblea verrà redatto un verbale che verrà conservato agli atti nella sede associativa.

Le delibere vengono prese a maggioranza semplice dei votanti e, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli Aderenti. In seconda convocazione l’Assemblea è valida con qualsiasi numero di Aderenti presenti.

Per deliberare lo scioglimento del Comitato e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ (tre quarti) degli Aderenti.

L’Assemblea straordinaria può decidere la modifica dello Statuto del Comitato per la quale è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta degli Aderenti.

b- Il Presidente.

Il presidente rappresenta legalmente il Comitato e compie tutti gli atti giuridici che impegnano lo stesso; in caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente con gli stessi poteri.

Il presidente coordina i lavori delle riunioni del Direttivo, sottoscrive il relativo verbale e ne cura la custodia presso la sede.

Il presidente rimane in carica 3 anni ed è rieleggibile. La sua nomina avviene con votazione a scrutinio segreto da parte dell’Assemblea ordinaria degli Aderenti.

c- Il Direttivo.

Il Direttivo rimane in carica 3 anni ed è rieleggibile. La sua nomina avviene con votazione a scrutinio segreto da parte dell’Assemblea ordinaria degli Aderenti. È costituito da 3 membri più il Presidente.

Compito prevalente del Direttivo è quello di collaborare con il Presidente nella gestione del Comitato. Le sue decisioni vengono prese a maggioranza ed in caso di parità prevale il voto del Presidente. Tra i suoi componenti vengono nominati un vice presidente, un segretario ed un tesoriere.

Il Vice presidente:

  1. Collabora con il presidente nella gestione del Comitato e lo sostituisce con analoghe prerogative in caso di sua assenza od impedimento.

Il Segretario:

  1. cura la verbalizzazione delle riunioni del Direttivo e dell’Assemblea;
  2. provvede alla tenuta ed all’aggiornamento del registro degli Aderenti;
  3. è responsabile della corrispondenza del Comitato.

Il Tesoriere:

  1. provvede alla tenuta della contabilità, la stesura dei bilanci consuntivo e preventivo, all’assolvimento degli obblighi fiscali ed alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni del Comitato.

Le persone elette nel Direttivo non possono rappresentare le rispettive Associazioni Aderenti di appartenenza nell’ambito dell’assemblea ed in essa non hanno comunque diritto di voto

Art. 6

Patrimonio

  1. Il patrimonio del Comitato, finalizzato esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti, è formato:
    1. dalle entrate che sono costituite come segue:
      1. dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli aderenti;
      2. da contributi e liberalità provenienti da Organismi Internazionali, dallo Stato, dalle Amministrazioni pubbliche, dagli Enti locali, Istituti di credito, Enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;
      3. da eventuali sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate, con beneficio d’inventario, dal Direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie;
      4. da eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni e con attività commerciali o produttive marginali, svolte in maniera assolutamente ausiliaria e sussidiaria, comunque finalizzate al proprio autofinanziamento.
    2. dai beni mobili.
  1. Il Comitato non è autorizzato all’acquisizione diretta ed alla gestione di beni immobili o di beni mobili soggetti a registrazione. Può invece utilizzare i beni immobili ed i beni mobili intestati o in uso delle Associazioni aderenti, previa autorizzazione dell’Associazione od organizzazione che li possiede.
  2. Tutti i beni mobili appartenenti al Comitato sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede sociale e consultabile da tutti gli Aderenti.
  1. Le quote sociali d’adesione al Comitato, dovute dagli Aderenti per il funzionamento dell’organismo stesso, devono essere versate, in unica soluzione, entro il 30 luglio di ogni anno. L’importo relativo viene stabilito annualmente dall’Assemblea degli Aderenti, su proposta del Direttivo. Fermo quanto stabilito dal successivo art. 11, il mancato pagamento della quota sociale entro la data prevista comporta la sospensione dell’Aderente dalle attività del Comitato e dai diritti da essa derivanti.
  2. Le quote sociali delle nuove Associazioni scout aderenti sono dovute per tutto l’anno in corso, qualunque sia il momento dell’avvenuta iscrizione. All’Aderente dimissionaria o che comunque cessa di far parte del Comitato non spetta la restituzione, anche parziale, del contributo sociale per l’anno sociale in corso.
  3. Durante la vita del Comitato, gli utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, agli Aderenti

Art. 7

Bilancio consuntivo e preventivo

  1. I bilanci consuntivo e preventivo sono redatti dal Tesoriere del Comitato, verificati dal Direttivo firmati dal Presidente e depositati presso la sede del Comitato entro il mese di aprile di ciascun anno.
  2. Nel bilancio debbono essere indicati i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti e/o dismessi nel corso dell’anno sociale di riferimento.
  3. I bilanci consuntivo e preventivo devono essere sottoposti all’Assemblea per la loro approvazione entro il 31 maggio di ciascun anno. Copia dei bilanci verrà inviata a tutti gli Aderenti contestualmente alla convocazione dell’Assemblea che dovrà approvarli
  4. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all’art. 3.

Art. 8

Responsabilità ed assicurazione

  1. Il Comitato risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti.
  2. I membri del Comitato che svolgono attività di volontariato sono assicurati dalle rispettive Associazioni scout aderenti per l’infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.
  3. Il Comitato risponde, con i propri beni, dei danni causati per l’inosservanza delle convenzioni o dei contratti stipulati.
  4. Il Comitato, previa delibera del Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell’organizzazione stessa.

Art. 9

Doveri degli Aderenti, dei componenti del Direttivo e dei Collaboratori

  1. Per dare concreto sostegno al perseguimento degli scopi del Comitato di cui all’art. 2, ciascun Aderente deve nominare uno o più persone facenti parte della rispettiva struttura associativa (denominate di seguito Collaboratori) i quali opereranno fattivamente in sinergia con il Direttivo e dietro le sue indicazioni.
  2. I componenti del Direttivo e i Collaboratori devono prestare la loro funzione operativa a favore del Comitato senza fini di lucro.
  3. Essi hanno l’obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi del Comitato.
  4. Le prestazioni e le attività dei componenti del Direttivo e dei Collaboratori nell’ambito del Comitato sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.
  5. Il comportamento dei suddetti soggetti verso gli Aderenti, verso quanti a diverso titolo partecipano alle iniziative proposte dal Comitato e verso terzi deve essere improntato all’assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà, anche secondo i principi dello scoutismo.
  6. Gli Aderenti si impegnano altresì, oltre al versamento della quota annuale di adesione, a partecipare uniformemente alle ulteriori spese almeno per l’importo che sarà determinato annualmente dall’Assemblea, su proposta del Direttivo.

Art. 10

Diritti degli Aderenti, dei componenti del Direttivo e dei Collaboratori

  1. Tra le Associazioni componenti il Comitato vige una disciplina uniforme nel rapporto.
  2. Gli Aderenti, hanno il diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.
  3. Ogni Aderente ha diritto di partecipare alle riunioni, di votare le deliberazioni, di esserne eletto nel Direttivo e di eleggerlo. Tali diritti possono esser esercitati dal membro solo se l’Aderente è in regola con il pagamento della quota associativa per l’anno sociale in corso.
  4. I componenti del Direttivo e i Collaboratori hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, secondo le modalità ed i limiti stabiliti dai regolamenti interni del Comitato,

Art. 11

Recesso ed esclusione

  1. La qualità di Aderente si perde per cessazione totale delle attività scout nell’intero territorio provinciale di Trieste, dimissioni o esclusione.
  2. Ciascun Aderente può in qualsiasi momento recedere dal Comitato dando opportuna comunicazione scritta..
  3. L’Aderente che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari e/o alle deliberazioni del Direttivo oppure svolga attività in contrasto e/o in concorrenza con esso, può essere escluso dal Comitato stesso con deliberazione motivata dell’Assemblea.
  4. Il recesso o l’espulsione dell’Aderente dal comitato comporta l’automatica decadenza dalle cariche elettive e dagli incarichi dei propri soci.
  5. Il provvedimento di cui al precedente punto 4. si applica anche se l’aderente non ha versato la quota sociale annuale nei termini previsti dal presente statuto.
  6. Qualora un membro eletto del Direttivo abbandoni, per qualunque ragione l’associazione di appartenenza, decade automaticamente dalla carica ricoperta nel Direttivo stesso.

Art. 12

Regolamenti interni

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamenti interni, da elaborarsi a cura del Direttivo e sottoposti al voto assembleare.

Art. 13

Controversie

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere all’interno del Comitato tra gli Aderenti tra i componenti del Direttivo o i Collaboratori , se non diversamente risolvibile sarà sottoposta al giudizio dell’assemblea che prenderà le sue determinazioni con voto a scrutinio segreto.

Art. 14

Scioglimento

  1. Il Comitato si estingue per delibera dell’Assemblea degli Aderenti, con le modalità di cui all’articolo 5 del presente Statuto, quando:
    1. lo scopo non viene raggiunto o diventa impossibile raggiungerlo;
    2. il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi.
  1. In caso di scioglimento o cessazione dell’attività del comitato i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, ovvero ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, Gli aderenti al Comitato sono esclusi dal beneficio previsto da questo comma.

Art. 15

Rinvio

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.

Trieste, 25 marzo 2010.-

Per l’AGESCI: …………………………………………………………………

Per l’AMIS: ……………………………………………………………………

Per la FSE: ……………………………………………………………….……

Per il MASCI: …………………………………………………………………